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giovedì, 25 Giugno 2020 / Pubblicato il I nostri servizi, Covid-19

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – artt. 120 e 125 DL Rilancio

Di cosa si tratta?

Il Decreto Rilancio,  agli artt. 120 e 125, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente emesso la Circolare con cui spiega come beneficiare dei crediti d’imposta al 60% introdotti dal Decreto Rilancio per le spese di adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di DPI (come mascherine, guanti, camici ecc.).

L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De Minimis.

Chi può accedere al bonus?

Qualunque impresa che eserciti attività aperte al pubblico.

Quali sono gli investimenti ammissibili?

Gli investimenti agevolabili si dividono in 2 categorie:

– quelli sostenuti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

– quelli sostenuti per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Quali sono le spese ammissibili?

le spese ammissibili si dividono in due gruppi:

1) spese necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus, come:

  • Spese per acquisti edilizi necessarie per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) le spese connesse ad attività innovative, tra cui sono ricomprese quelle relative allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

In cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020:

  • fino ad un massimo di 48.000 euro di credito, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • fino ad un massimo di 60.000 euro di credito, per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Come si usa questo credito?

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione (tramite modello F24), ma solo dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

cosa devo fare per poter usufruire del credito?

E’ necessario inviare un’apposita Comunicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I termini per l’invio del modulo di comunicazione sono:

  • dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per il credito d’imposta sull’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 per il credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto di DPI.

Il nostro servizio

La nostra società si occupa interamente di tutte le procedure previste dalla legge, liberando il Cliente da tutte le adempienze e le scadenze previste dal regolamento e, nello specifico:

  • raccolta documentale e calcolo dell’investimento realizzato e credito maturato;
  • invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • invio della dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate;
  • redazione fascicolo carteceo attestante i costi sostenuti, in caso di un controllo dell’Agenzia delle Entrate.
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